Normativa Europea per i materiali a contatto con acqua

Direttiva (UE) 2020/2184 del 16 dicembre 2020

A partire dal 1980 l’Unione Europea si è attivata per uniformare la normativa in materia di igiene per i materiali e i prodotti a contatto con l’acqua potabile al fine di rendere l’acqua da bere più sicura e di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese che producono i materiali e i prodotti pertinenti.

 

 

Tale processo si è concluso con la pubblicazione della Direttiva (UE) 2020/2184 del 16 dicembre 2020 “concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” (Direttiva europea sull’acqua potabile (DWD)), recepita in Italia dal D.Lgs 18/2023, in cui l’articolo 11 stabilisce che gli Stati membri devono assicurare “che i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio, o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che entrano a contatto con tali acque:

a) non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana;

b) non alterino il colore, l’odore o il sapore dell’acqua;

c) non favoriscano la crescita microbica;

d) non causino il rilascio nell’acqua di contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto per quel materiale”.

La Commissione Europea, ad aprile 2024, ha pubblicato i seguenti sei atti:

2024/369
Regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa all’inclusione o alla rimozione dagli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni e costituenti.

2024/370
Regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure di valutazione della conformità per i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e le norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformità coinvolti nelle procedure.

2024/371
Regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano.

2024/365
Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli elenchi positivi europei.

2024/367
Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione dei materiali o prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano.

2024/368
Decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e i metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati nei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano.

APPLICAZIONE

Dette norme, per i nuovi prodotti, si applicheranno a decorrere dal 31 dicembre 2026.

L’applicazione, ormai prossima, impone ai fabbricanti, agli importatori e ai rappresentati autorizzati che immettono sul mercato materiali o prodotti destinati a venire a contatto con acqua potabile di iniziare a valutare l’applicazione della nuova normativa quanto prima possibile. Allo stato attuale il laboratorio Comie consiglia di:

  • verificare l’adeguatezza dei materiali impiegati confrontandoli con l’elenco delle liste positive;
  • richiedere la conformità ai propri fornitori dei materiali utilizzati;
  • verificare la conformità del flusso di produzione (es. utilizzo saldature, riporti galvanici);
  • verificare la conformità analitica dei prodotti finiti.

Per i prodotti già in essere, che risultino conformi ai requisiti nazionali e il cui certificato di conformità risulti ancora valido al 31 dicembre 2026, la nuova normativa si applicherà a decorrere dal 31 dicembre 2032.

 

DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ

La dichiarazione di conformità UE è un documento obbligatorio che ogni fabbricante o suo rappresentante autorizzato deve firmare per dichiarare che i propri prodotti rispettino i requisiti dell’UE.

Deve obbligatoriamente riportare gli estremi dell’organismo notificato che abbia svolto la procedura di valutazione della conformità e la normativa secondo cui il prodotto risulti conforme, oltre alle norme armonizzate o altri mezzi utilizzati per attestarne la conformità.

Tale dichiarazione consentirà ai prodotti di circolare liberamente negli Stati dell’UE.

I vantaggi sono:

• un’unica certificazione e non una per ogni Stato membro in cui vengono venduti i prodotti (ACS, WRAS, KTW BWGL 1+, DM n. 174 del 06 aprile 2004);

• uniformità sui materiali utilizzabili e sulle prove di laboratorio da effettuare.

I responsabili dell’immissione sul mercato dei prodotti destinati a venire a contatto con acqua potabile sono il fabbricante, l’importatore o il rappresentante autorizzato.  

ORGANISMI NOTIFICATI

La Commissione UE stabilisce che l’accreditamento sia uno strumento essenziale per verificare la competenza degli organismi di valutazione della conformità. Per questo motivo detti organismi devono essere accreditati da un organismo nazionale di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 in modo tale da essere autorizzati come organismi notificati e che possano svolgere procedure di valutazione della conformità previste dalla normativa di riferimento.

 

La Commissione rende pubblico l’elenco degli organismi notificati con i relativi numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati. La Commissione garantisce che tale elenco sia mantenuto aggiornato.


L’organismo notificato esegue una verifica dei materiali, dei fornitori e del processo di produzione e controlla il mantenimento e l’aggiornamento della conformità. Questo consente al produttore di:

  • evitare contestazioni sui prodotti immessi nel mercato;
  • evitare che le problematiche siano estese a modelli che impieghino i medesimi componenti;
  • assicurare il mantenimento dei criteri e delle soluzioni adottate;
  • prevenire e controllare i rischi relativi alla sicurezza igienico-sanitaria;
  • evitare gli usi impropri da parte dell’utilizzatore;
  • tutelare l’impresa, rispondendo pienamente ai requisiti normativi specifici indicati nella dichiarazione di conformità.

Le procedure di valutazione da adottare sono stabilite in funzione delle classi di rischio del prodotto che si ottengono partendo da apposite tabelle in cui i prodotti vengono raggruppati per gruppi di utilizzo e in funzione del rapporto superficie/volume di contatto.

 

GRUPPI DI MATERIALI

Sono definiti elenchi positivi di sostanze di partenza, di composizioni e di costituenti per ciascun tipo di materiale che possono essere utilizzati per la fabbricazione dei prodotti. Attualmente sono state approvate 2044 sostanze; i materiali sono stati suddivisi a seconda della loro composizione:

  • organica, preparata con una o più sostanze di partenza;
  • cementizia, preparata con uno o più costituenti;
  • metallica;
  • ceramica, di smalti o di altra materia inorganica.

All’interno degli elenchi sono stabilite:

  • le concentrazioni massime di tolleranza al rubinetto (MTCtap);
  • le condizioni d’uso;
  • le impurezze ammesse; 
  • la scadenza dell’approvazione della sostanza.

 

Per ogni tipologia di materiale sono definite le metodiche di valutazione di conformità dei prodotti e i limiti da applicare in funzione della loro composizione.

 

QUALI METODICHE ANALITICHE

Il quarto atto riguarda i test da eseguire sul prodotto finale in funzione della composizione del materiale. I criteri di idoneità dei materiali sono molteplici e riguardano sia la loro conformità rispetto alle liste positive sia test organolettici, prove di rilascio delle concentrazioni massime tollerate in funzione dei materiali utilizzati, la determinazione del carbonio organico rilasciato, la verifica della capacità o meno di favorire la crescita microbica ed eventualmente uno screening delle sostanze non attese (GC-MS).

Nella tabella sottostante sono indicate le prove da eseguire per singola tipologia di materiale:

Criteri Test di contatto  Metodo di prova Organico Metallico Cementizio Smalti e materiali ceramici
Odore e sapore

(TON/TFN)

EN 1420

 

EN 1622 X X
Colore  EN 1420 EN 7887 X X
Torbidità EN 1420 EN 7027 X X
Lisciviazione del carbonio organico totale EN 12873-1 EN 12873-2 EN 1484 X X
Residui di superficie (metalli) EN 16057

EN 16058

X
Concentrazione massima tollerata (MTC) tap delle sostanze figuranti nell’elenco positivo EN 12873-1 EN 12873-2 Analisi o modello di calcolo X X  X
Sostanze non attese (GCMS) EN 12873-1 EN 12873-2 EN 15768 X X
Aumento della crescita microbica EN 16421 EN 16421 X X

Per individuare le prove da eseguire per i materiali organici, i prodotti o i componenti sono classificati in gruppi di rischio in funzione del loro utilizzo e di un fattore di conversione (FC) ricavabile dalla tabella 5 del quarto atto. Il fattore di conversione consente di calcolare in funzione dei risultati dei test di migrazione la concentrazione attesa in acqua. 

In base al fattore di conversione, il prodotto o il componente è classificato in un gruppo di rischio (GR) conformemente alla tabella 1 del quarto atto: in questa tabella sono riportate le determinazioni da eseguire e se queste devono essere effettuate sul prodotto, sul componente o sul provino. È importante sapere che la valutazione delle determinazioni da eseguire verrà gestita dall’organismo di certificazione. In particolare, per i metalli, oltre alla verifica della composizione della lega, ove si è modificata la composizione superficiale/cristallina (es. saldature, riporti galvanici, trattamenti termici, rivestimenti, etc.), vengono prescritte anche prove di rilascio per sostanze pertinenti.

L’organismo notificato provvederà ad incaricare laboratori di prova che dovranno essere accreditati EN ISO/IEC 17025:2017.

 

MARCATURA

Le specifiche armonizzate relative alla posizione e alla grafica della marcatura si applicano ai prodotti destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio, o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che sono destinati a venire a contatto con tali acque.

Marcatura materiali contatto con acqua
Test secondo normativa KTW BWGL 1+
Materiali a contatto con acqua potabile: test secondo normativa  KTW BWGL 1+

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